Il diritto civile, pur non essendo la materia identitaria del concorso INPS (riservata a previdenza sociale e diritto del lavoro), fornisce gli istituti generali su cui si innesta la gestione dei rapporti contributivi, in particolare quelli relativi al recupero dei crediti verso i debitori inadempienti.
Il codice civile distingue la capacità giuridica, che si acquista dalla nascita (art. 1 c.c.), dalla capacità di agire, che si acquista con la maggiore età (art. 2 c.c.); accanto alle persone fisiche operano le persone giuridiche, dotate di autonomia patrimoniale in seguito al riconoscimento. Le obbligazioni nascono da contratto, fatto illecito o altro atto o fatto idoneo secondo l'ordinamento (art. 1173 c.c.); il debitore che non adempie esattamente risponde del danno, salvo provi l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Rilevante per i crediti previdenziali è la solidarietà passiva (art. 1292 c.c.), che consente al creditore di rivolgersi per l'intero a uno qualsiasi dei condebitori.
Centrale per il recupero dei contributi è la distinzione tra prescrizione, che estingue il diritto non esercitato nel termine di legge (art. 2934 c.c., termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.) ma ammette sospensione e interruzione, e decadenza, che comporta la perdita del diritto per il mancato compimento di un atto entro il termine, senza ammettere di regola sospensione o interruzione.
Il contratto è l'accordo diretto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.), con elementi essenziali indicati dall'art. 1325 c.c. Si distingue la nullità, per violazione di norme imperative o mancanza di elementi essenziali (art. 1418 c.c.), imprescrittibile e rilevabile da chiunque vi abbia interesse, dall'annullabilità, che tutela l'incapace o la parte il cui consenso è viziato (art. 1425 c.c.), azionabile solo dalla parte protetta entro cinque anni. A tutela del credito operano le garanzie reali, pegno e ipoteca, e la garanzia personale della fideiussione (art. 1936 c.c.), oltre alla responsabilità patrimoniale generica del debitore (art. 2740 c.c.).
Il fatto illecito che cagiona un danno ingiusto obbliga al risarcimento (art. 2043 c.c.). Il creditore dispone infine di due strumenti conservativi della garanzia patrimoniale: l'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.), per esercitare diritti trascurati dal debitore verso terzi, e l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.), per rendere inefficaci gli atti dispositivi con cui il debitore pregiudica le ragioni del creditore.
1. Ai sensi dell'articolo 1 del codice civile, la capacità giuridica si acquista:
L'art. 1 c.c. stabilisce che la capacità giuridica della persona fisica si acquista dal momento della nascita. (Diritto civile — Soggetti (c.c. art. 1))
2. L'articolo 2 del codice civile fissa il momento di acquisto della capacità di agire:
L'art. 2 c.c. individua nel compimento della maggiore età (diciottesimo anno) il momento di acquisto della capacità di agire, salve le eccezioni previste dalla legge. (Diritto civile — Soggetti (c.c. art. 2))
3. Un minore di sedici anni stipula da solo un contratto di compravendita di un immobile senza l'assistenza dei genitori. Tale contratto è:
Il minore è privo di capacità di agire; i contratti da lui stipulati senza l'assistenza dei rappresentanti legali sono annullabili, non nulli. (Diritto civile — Soggetti (c.c. artt. 2, 1425))
4. Le associazioni e le fondazioni riconosciute si distinguono dalle associazioni non riconosciute principalmente perché le prime:
Il riconoscimento attribuisce all'ente personalità giuridica distinta da quella dei singoli associati, con autonomia patrimoniale perfetta. (Diritto civile — Persone giuridiche (c.c. artt. 11 ss.))
5. Secondo l'articolo 1173 del codice civile, le obbligazioni derivano da:
L'art. 1173 c.c. indica come fonti delle obbligazioni il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l'ordinamento. (Diritto civile — Obbligazioni (c.c. art. 1173))
6. L'articolo 1218 del codice civile pone a carico del debitore inadempiente l'obbligo di risarcire il danno, salvo che egli provi che l'inadempimento è dovuto a:
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore è liberato da responsabilità solo se prova che l'inadempimento è dovuto a impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. (Diritto civile — Obbligazioni (c.c. art. 1218))
7. La mora del debitore, secondo l'articolo 1219 del codice civile, si produce generalmente mediante:
L'art. 1219 c.c. richiede, salvo i casi di mora automatica espressamente previsti, un'intimazione o richiesta scritta per costituire in mora il debitore. (Diritto civile — Obbligazioni (c.c. art. 1219))
8. Un ente creditore invia al debitore una richiesta scritta di pagamento di un credito scaduto, rimasta senza esito. Da quel momento il debitore si trova in stato di:
L'intimazione o richiesta scritta di adempimento, ai sensi dell'art. 1219 c.c., costituisce il debitore in mora. (Diritto civile — Obbligazioni (c.c. art. 1219))
9. Nelle obbligazioni pecuniarie, a norma dell'articolo 1224 del codice civile, dal giorno della mora sono dovuti dal debitore, se non diversamente previsto:
L'art. 1224 c.c. stabilisce che nelle obbligazioni pecuniarie sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano precedentemente dovuti. (Diritto civile — Obbligazioni (c.c. art. 1224))
10. Nell'obbligazione solidale passiva, disciplinata dall'articolo 1292 del codice civile, il creditore può richiedere:
Ai sensi dell'art. 1292 c.c., nella solidarietà passiva ciascun condebitore può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento di uno libera gli altri. (Diritto civile — Obbligazioni: solidarietà (c.c. art. 1292))
11. Più soggetti sono coobbligati in solido al versamento di un debito contributivo verso un ente previdenziale. L'ente può legittimamente:
In presenza di solidarietà passiva (art. 1292 c.c.) il creditore può rivolgersi a uno qualunque dei condebitori per l'intero, salvo il regresso tra condebitori. (Diritto civile — Obbligazioni: solidarietà (c.c. art. 1292))
12. L'adempimento dell'intera obbligazione da parte di uno dei condebitori solidali produce l'effetto di:
L'art. 1292 c.c. prevede che l'adempimento da parte di uno dei condebitori solidali libera tutti gli altri verso il creditore. (Diritto civile — Obbligazioni: solidarietà (c.c. art. 1292))
13. A differenza dell'obbligazione solidale, nell'obbligazione parziaria ciascun debitore è tenuto:
Nell'obbligazione parziaria, a differenza di quella solidale disciplinata dall'art. 1292 c.c., ciascun debitore risponde limitatamente alla propria quota. (Diritto civile — Obbligazioni: solidarietà (c.c. art. 1292))
14. L'articolo 2740 del codice civile, in tema di responsabilità patrimoniale, stabilisce che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni:
L'art. 2740 c.c. sancisce il principio della responsabilità patrimoniale generica del debitore su tutti i beni presenti e futuri. (Diritto civile — Garanzie del credito (c.c. art. 2740))
15. Le garanzie reali, come pegno e ipoteca, si distinguono dalla garanzia patrimoniale generica di cui all'articolo 2740 del codice civile perché:
Le garanzie reali vincolano beni specifici e attribuiscono al creditore garantito un diritto di prelazione, rafforzando la garanzia patrimoniale generica dell'art. 2740 c.c. (Diritto civile — Garanzie del credito (c.c. artt. 2740, 2808 ss.))
16. Un ente creditore, oltre alla garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore, ottiene anche una garanzia personale da un terzo che si obbliga ad adempiere in caso di inadempimento. Tale terzo assume la veste di:
Il soggetto che si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento dell'obbligazione altrui è il fideiussore, ai sensi dell'art. 1936 c.c. (Diritto civile — Garanzie personali (c.c. art. 1936))
17. Secondo l'articolo 2934 del codice civile, il diritto si estingue per prescrizione quando il titolare:
L'art. 2934 c.c. pone la regola generale per cui ogni diritto si estingue per prescrizione se non esercitato entro il termine fissato dalla legge. (Diritto civile — Prescrizione (c.c. art. 2934))
18. Il termine di prescrizione ordinaria previsto dall'articolo 2946 del codice civile, salvo che la legge disponga diversamente, è di:
L'art. 2946 c.c. fissa in dieci anni il termine di prescrizione ordinaria, applicabile quando la legge non stabilisce un termine diverso. (Diritto civile — Prescrizione (c.c. art. 2946))
19. A differenza della decadenza, la prescrizione, secondo la disciplina del codice civile, può essere:
La prescrizione ammette sospensione (artt. 2941-2942 c.c.) e interruzione (artt. 2943-2945 c.c.), istituti di regola non applicabili alla decadenza salvo diversa previsione di legge. (Diritto civile — Prescrizione e decadenza (c.c. artt. 2941 ss., 2964 ss.))
20. Un ente previdenziale non esercita per l'intero termine previsto dalla legge il diritto a riscuotere un credito contributivo, senza compiere alcun atto interruttivo. L'effetto giuridico che si produce è, di regola:
Il mancato esercizio del diritto per il tempo previsto dalla legge, senza atti interruttivi, determina l'estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c. (Diritto civile — Prescrizione (c.c. artt. 2934, 2946))
21. Tra gli atti idonei a interrompere la prescrizione, il codice civile annovera:
Ai sensi dell'art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, oltre che da altri atti equipollenti indicati dalla legge. (Diritto civile — Prescrizione (c.c. art. 2943))
22. Nell'istituto della decadenza, disciplinato dagli articoli 2964 e seguenti del codice civile, il mancato compimento dell'atto nel termine stabilito comporta, salvo diversa previsione di legge:
La decadenza, a differenza della prescrizione, non ammette di regola sospensione o interruzione: il mancato compimento dell'atto entro il termine comporta la perdita del diritto. (Diritto civile — Decadenza (c.c. artt. 2964 ss.))
23. Due soggetti sono reciprocamente creditori e debitori l'uno dell'altro per importi liquidi ed esigibili. Tale situazione può condurre all'estinzione delle rispettive obbligazioni, fino a concorrenza, per:
La compensazione (artt. 1241 ss. c.c.) è un modo di estinzione dell'obbligazione, diverso dall'adempimento, che opera tra crediti e debiti reciproci, liquidi ed esigibili. (Diritto civile — Obbligazioni: estinzione (c.c. art. 1241))
24. Le obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro sono definite dal codice civile:
Le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro sono disciplinate come obbligazioni pecuniarie dagli artt. 1277 ss. c.c. (Diritto civile — Obbligazioni pecuniarie (c.c. art. 1277))
25. La mora del creditore, prevista dagli articoli 1206 e seguenti del codice civile, si verifica quando il creditore:
La mora del creditore si configura quando questi, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli dal debitore nei modi di legge, ai sensi dell'art. 1206 c.c. (Diritto civile — Obbligazioni: mora del creditore (c.c. art. 1206))
26. Nell'obbligazione solidale attiva, secondo l'articolo 1292 del codice civile, ciascun concreditore ha diritto di:
Nella solidarietà attiva ciascun concreditore può esigere l'intera prestazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i concreditori, ai sensi dell'art. 1292 c.c. (Diritto civile — Obbligazioni: solidarietà (c.c. art. 1292))
27. Quale delle seguenti affermazioni sulla responsabilità patrimoniale del debitore, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, NON è corretta?
L'art. 2740 c.c. non richiede alcuna elencazione notarile dei beni: la responsabilità patrimoniale è generale su tutti i beni presenti e futuri, salvo le limitazioni previste dalla legge. (Diritto civile — Garanzie del credito (c.c. art. 2740))
28. Il debitore di un credito contributivo prescritto, consapevole del decorso del termine, effettua comunque un pagamento parziale. Tale comportamento è considerato dalla dottrina civilistica come:
Il pagamento spontaneo di un debito prescritto integra un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, assimilabile alla rinuncia tacita ex art. 2937 c.c. (Diritto civile — Prescrizione (c.c. art. 2937))
29. La sospensione della prescrizione, disciplinata dagli articoli 2941 e seguenti del codice civile, comporta che:
A differenza dell'interruzione, la sospensione non elimina il tempo già trascorso: il periodo antecedente si somma a quello successivo alla cessazione della causa sospensiva. (Diritto civile — Prescrizione (c.c. artt. 2941-2942))
30. Un lavoratore deve impugnare un atto entro un termine fissato dalla legge a pena di perdita del diritto, termine non soggetto a sospensione né a interruzione salvo espressa previsione normativa. Tale istituto è qualificabile come:
La caratteristica di non ammettere, salvo eccezioni previste dalla legge, sospensione e interruzione è propria della decadenza, disciplinata dagli artt. 2964 ss. c.c., a differenza della prescrizione. (Diritto civile — Decadenza (c.c. art. 2964))
31. Ai sensi dell'articolo 2938 del codice civile, il giudice:
L'art. 2938 c.c. stabilisce che il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta, a differenza della nullità del contratto, rilevabile d'ufficio ex art. 1421 c.c. (Diritto civile — Prescrizione (c.c. art. 2938))
32. Secondo l'articolo 1321 del codice civile, il contratto è definito come:
L'art. 1321 c.c. definisce il contratto come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. (Diritto civile — Contratto (c.c. art. 1321))
33. Ai sensi dell'articolo 1325 del codice civile, tra i requisiti essenziali del contratto rientrano:
L'art. 1325 c.c. elenca i requisiti del contratto: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quando prescritta dalla legge sotto pena di nullità. (Diritto civile — Contratto (c.c. art. 1325))
34. Nella struttura del contratto, la causa individuata dal codice civile tra i requisiti essenziali rappresenta:
La causa, requisito essenziale ex art. 1325 c.c., è tradizionalmente intesa come la funzione economico-sociale del contratto. (Diritto civile — Contratto (c.c. art. 1325))
35. Le parti stipulano verbalmente un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta a pena di nullità. Il contratto risulta:
Quando la forma è prescritta dalla legge a pena di nullità (art. 1325, n. 4, c.c.), la sua mancanza determina la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c. (Diritto civile — Contratto (c.c. artt. 1325, 1418))