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👴 Previdenza sociale I: sistema pensionistico e prestazioni IVS

Il fondamento costituzionale

Il sistema pensionistico italiano trova il proprio fondamento nell'art. 38 della Costituzione, che distingue la previdenza sociale — rivolta ai lavoratori per eventi come infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria — dall'assistenza sociale, garantita a ogni cittadino inabile al lavoro e privo di mezzi. La previdenza è finanziata dalla contribuzione, l'assistenza dalla fiscalità generale: è la chiave di lettura strutturale dell'intera materia. Concorrono la solidarietà (art. 2), l'uguaglianza sostanziale (art. 3) e la capacità contributiva (art. 53), mentre il principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.) tutela il lavoratore anche in caso di omesso versamento datoriale.

L'INPS e l'assicurazione generale obbligatoria

L'INPS, ente pubblico non economico, è il principale gestore della previdenza obbligatoria e ha incorporato INPDAP ed ENPALS (D.L. 201/2011). Gestisce l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS), articolata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, nelle gestioni speciali degli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e nella Gestione Separata. L'accesso alle prestazioni richiede un requisito assicurativo (iscrizione) e un requisito contributivo (versamenti), trattati come principio e non con valori numerici, soggetti ad adeguamento nel tempo.

I tipi di pensione

La pensione di vecchiaia richiede il congiunto possesso di requisito anagrafico e contributivo, adeguati alla speranza di vita. La pensione anticipata prescinde dall'età e si fonda sull'anzianità contributiva. Le prestazioni di invalidità e inabilità (L. 222/1984) si distinguono: l'assegno ordinario di invalidità presuppone una riduzione della capacità lavorativa, la pensione di inabilità l'assoluta e permanente impossibilità di lavorare. La pensione ai superstiti è di reversibilità se il dante causa era già pensionato, indiretta se era lavoratore assicurato non ancora pensionato.

Le prestazioni collegate

Al trattamento di base si affiancano l'integrazione al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali e la tredicesima. Per unificare periodi maturati in gestioni diverse operano la totalizzazione (D.Lgs 42/2006) e il cumulo (L. 228/2012), gratuiti, e la ricongiunzione (L. 29/1979), di regola onerosa. Distinguere questi istituti è essenziale per la prova concorsuale.

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Preguntas de muestra (35)

1. Ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, la previdenza sociale è rivolta principalmente a:

  1. i lavoratori, per eventi come infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia
  2. ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
  3. esclusivamente i lavoratori dipendenti pubblici
  4. i soli lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali

L'art. 38, comma 2, Cost. riserva ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, mentre il comma 1 riguarda l'assistenza sociale per ogni cittadino inabile. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

2. Il primo comma dell'art. 38 Cost., relativo all'assistenza sociale, garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale a:

  1. ai soli lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
  2. ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
  3. ai soli titolari di pensione di vecchiaia
  4. ai soli lavoratori subordinati con anzianità contributiva maturata

A differenza della previdenza (comma 2, riservata ai lavoratori), l'assistenza sociale del comma 1 tutela ogni cittadino inabile al lavoro e privo di mezzi, indipendentemente dalla qualità di lavoratore. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

3. L'assicurazione generale obbligatoria (AGO) gestita dall'INPS costituisce:

  1. un regime facoltativo riservato ai soli lavoratori autonomi
  2. una prestazione una tantum non collegata alla contribuzione
  3. il principale sistema di previdenza obbligatoria per i lavoratori, articolato in più gestioni
  4. una forma di assistenza sociale finanziata dalla fiscalità generale

L'AGO è il sistema previdenziale obbligatorio di base, finanziato dalla contribuzione, articolato nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

4. L'INPS è, dal punto di vista giuridico, un:

  1. soggetto di diritto privato partecipato dallo Stato
  2. organo dello Stato privo di personalità giuridica
  3. ente pubblico economico
  4. ente pubblico non economico

L'INPS è un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica autonoma, principale ente di previdenza obbligatoria in Italia. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

5. Per effetto del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, l'INPS ha incorporato:

  1. INPDAP ed ENPALS
  2. l'Agenzia delle Entrate e l'INAIL
  3. INAIL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro
  4. solo le casse previdenziali privatizzate dei liberi professionisti

Il D.L. 201/2011 (conv. L. 214/2011) ha disposto la soppressione di INPDAP ed ENPALS, con incorporazione delle relative funzioni e gestioni nell'INPS. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

6. Un dipendente pubblico che si informa sulla propria posizione previdenziale si rivolge oggi all'INPS perché l'ente ha assorbito la gestione già facente capo:

  1. all'Ispettorato Nazionale del Lavoro
  2. all'INPDAP
  3. all'ENPALS
  4. all'INAIL

La gestione previdenziale dei dipendenti pubblici, già di competenza dell'INPDAP, è confluita nell'INPS a seguito dell'incorporazione disposta dal D.L. 201/2011. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

7. Tra gli organi dell'INPS, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) svolge funzioni di:

  1. gestione operativa quotidiana delle prestazioni
  2. controllo di legittimità sugli atti giudiziari
  3. indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ente
  4. rappresentanza legale esclusiva dell'ente in giudizio

Il CIV è l'organo dell'INPS con funzioni di indirizzo generale e vigilanza, distinto dagli organi di gestione operativa come il Direttore Generale. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

8. All'interno dell'ordinamento dell'INPS, il Direttore Generale è l'organo che:

  1. presiede il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
  2. rappresenta l'ente esclusivamente nei rapporti internazionali
  3. esercita il controllo contabile esterno sui bilanci
  4. sovrintende alla gestione amministrativa dell'ente

Il Direttore Generale è l'organo di vertice della struttura amministrativa e gestionale dell'INPS, distinto dagli organi di indirizzo politico-istituzionale. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

9. Il Casellario centrale dei pensionati, gestito dall'INPS, ha la funzione di:

  1. raccogliere e coordinare i dati sulle pensioni erogate dai diversi enti previdenziali
  2. sostituire il DURC nella verifica della regolarità contributiva
  3. gestire i soli fascicoli processuali in materia previdenziale
  4. registrare esclusivamente le domande di assistenza sanitaria

Il Casellario centrale dei pensionati raccoglie e coordina, a livello nazionale, i dati relativi ai trattamenti pensionistici erogati dai vari enti previdenziali. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

10. Le casse di previdenza dei liberi professionisti, privatizzate ai sensi dei D.Lgs 509/1994 e 103/1996, si distinguono dall'AGO gestita dall'INPS perché:

  1. non sono soggette ad alcuna vigilanza pubblica
  2. hanno natura di enti privati con autonoma gestione, pur svolgendo funzioni previdenziali obbligatorie
  3. erogano esclusivamente prestazioni assistenziali finanziate dalla fiscalità generale
  4. sono organi periferici dell'INPS privi di autonomia patrimoniale

I D.Lgs 509/1994 e 103/1996 hanno trasformato le casse di categoria dei professionisti in enti privati, autonomi rispetto all'INPS, pur mantenendo natura previdenziale obbligatoria e soggezione a vigilanza pubblica. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

11. Il sistema previdenziale pubblico italiano si basa, quanto al finanziamento delle pensioni in essere, sul principio:

  1. della capitalizzazione individuale integrale
  2. dell'autofinanziamento assicurativo privato
  3. della ripartizione, per cui i contributi versati dai lavoratori attivi finanziano le pensioni correnti
  4. della fiscalità generale esclusiva, senza contribuzione

Il sistema a ripartizione finanzia le pensioni in pagamento con i contributi versati dai lavoratori attivi nello stesso periodo, a differenza della capitalizzazione individuale. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

12. Un lavoratore subordinato scopre che il datore di lavoro non ha versato regolarmente i contributi dovuti per il periodo lavorato. In base al principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.), il lavoratore:

  1. deve versare personalmente i contributi omessi per maturare il diritto
  2. perde ogni diritto alle prestazioni fino al versamento integrale da parte del datore
  3. può ottenere solo prestazioni assistenziali in sostituzione di quelle previdenziali
  4. conserva il diritto alle prestazioni previdenziali, salve le eccezioni previste dalla legge

Il principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.) tutela il lavoratore, garantendogli il diritto alle prestazioni previdenziali anche in caso di omissione contributiva del datore di lavoro, salve le eccezioni di legge. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

13. Nel sistema previdenziale, il principio di solidarietà richiamato dall'art. 2 Cost. e quello di uguaglianza sostanziale dell'art. 3 Cost. operano insieme all'art. 38 Cost. come:

  1. cornice costituzionale di riferimento per la tutela previdenziale e assistenziale
  2. principi riservati alla sola assistenza sanitaria
  3. norme applicabili esclusivamente al diritto penale previdenziale
  4. disposizioni che escludono la capacità contributiva dal finanziamento del sistema

Gli artt. 2 e 3 Cost., insieme all'art. 38, formano la cornice di principi costituzionali su cui si fonda il sistema di previdenza e assistenza sociale. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

14. Il principio di capacità contributiva, sancito dall'art. 53 Cost., rileva nel sistema previdenziale in quanto:

  1. impone l'uniformità assoluta dei contributi indipendentemente dal reddito
  2. concorre a giustificare il prelievo contributivo obbligatorio a carico di lavoratori e datori di lavoro
  3. esclude qualunque obbligo contributivo per i lavoratori autonomi
  4. riguarda esclusivamente le imposte dirette sul reddito, senza rilievo previdenziale

L'art. 53 Cost., pur riferendosi in generale al concorso alle spese pubbliche, concorre a fondare la logica del prelievo contributivo obbligatorio proporzionato che alimenta il sistema previdenziale. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

15. La distinzione strutturale tra previdenza e assistenza sociale si fonda principalmente su:

  1. la sola natura pubblica o privata dell'ente erogatore
  2. il luogo di residenza del beneficiario
  3. la fonte di finanziamento, contributiva per la previdenza e fiscale per l'assistenza
  4. l'età anagrafica del beneficiario

La previdenza è finanziata dalla contribuzione di lavoratori e datori di lavoro, mentre l'assistenza sociale è finanziata dalla fiscalità generale: questa distinzione è la chiave di lettura ricorrente del sistema. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

16. Nell'ambito della propria attività istituzionale, l'INPS esercita anche una funzione di vigilanza contributiva, che consiste nel:

  1. sostituirsi al datore di lavoro nella stipula dei contratti
  2. emanare sentenze in materia previdenziale
  3. giudicare in via definitiva le controversie di lavoro
  4. accertare il corretto adempimento degli obblighi contributivi da parte dei soggetti tenuti al versamento

La vigilanza contributiva dell'INPS consiste nell'accertamento documentale e ispettivo del corretto adempimento degli obblighi contributivi, distinta dalla funzione giurisdizionale. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

17. La struttura territoriale dell'INPS, articolata in direzioni regionali e sedi periferiche, risponde principalmente all'esigenza di:

  1. assicurare l'erogazione delle prestazioni e la gestione dei rapporti contributivi in prossimità dell'utenza
  2. gestire in via esclusiva le politiche attive del lavoro regionali
  3. sostituire le competenze delle Regioni in materia sanitaria
  4. esercitare funzioni giurisdizionali di primo grado

L'articolazione territoriale dell'INPS in direzioni regionali e sedi consente una gestione decentrata delle prestazioni e dei rapporti contributivi, più vicina agli assicurati. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

18. Non rientra tra le funzioni istituzionali dell'INPS:

  1. la tenuta del Casellario centrale dei pensionati
  2. l'esercizio della giurisdizione in materia di controversie di lavoro
  3. la gestione delle prestazioni previdenziali e assistenziali
  4. la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi contributivi

L'INPS è un ente amministrativo previdenziale e non esercita funzioni giurisdizionali, che restano riservate all'autorità giudiziaria. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

19. L'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS si articola, tra l'altro, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e in gestioni speciali per:

  1. i soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni
  2. i soli dirigenti d'azienda del settore privato
  3. artigiani, commercianti e coltivatori diretti, coloni e mezzadri
  4. i soli lavoratori dello spettacolo e dello sport

Accanto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, l'AGO comprende le gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

20. Il Casellario dell'assistenza, gestito dall'INPS, raccoglie informazioni relative a:

  1. le sole sentenze civili in materia previdenziale
  2. le sole prestazioni sanitarie ospedaliere
  3. i soli redditi da lavoro dipendente
  4. le prestazioni sociali agevolate erogate dal complesso degli enti competenti

Il Casellario dell'assistenza raccoglie a livello nazionale i dati sulle prestazioni sociali agevolate, distinto dal Casellario centrale dei pensionati riferito alle prestazioni previdenziali. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

21. Nel rapporto giuridico previdenziale relativo all'AGO, i soggetti dell'obbligo contributivo sono, di regola:

  1. il datore di lavoro e il lavoratore, secondo la ripartizione prevista dalla legge
  2. il solo datore di lavoro, con esclusione del lavoratore
  3. esclusivamente lo Stato, tramite la fiscalità generale
  4. il solo lavoratore, con esclusione del datore di lavoro

L'obbligo contributivo nel rapporto di lavoro subordinato grava, secondo la ripartizione di legge, sia sul datore di lavoro sia sul lavoratore, con obbligo di versamento in capo al datore. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

22. Nel rapporto contributivo, gli istituti del minimale e del massimale contributivo individuano, come principio:

  1. la soglia reddituale per l'accesso all'assegno sociale
  2. i limiti, inferiore e superiore, della base imponibile su cui si calcolano i contributi
  3. l'importo fisso della pensione minima garantita a tutti gli iscritti
  4. il numero minimo e massimo di anni di contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia

Minimale e massimale individuano, come principio, i limiti entro cui si determina la base imponibile contributiva, distinti dagli istituti relativi all'importo della prestazione o ai requisiti pensionistici. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

23. La Gestione Separata dell'INPS, istituita dalla L. 335/1995, è destinata principalmente a:

  1. i soli lavoratori dipendenti del settore privato
  2. i soli lavoratori agricoli autonomi
  3. lavoratori parasubordinati, collaboratori e professionisti privi di cassa previdenziale autonoma
  4. i soli dipendenti pubblici non contrattualizzati

La Gestione Separata (L. 335/1995, art. 2, c. 26) tutela previdenzialmente i lavoratori parasubordinati, i collaboratori e i professionisti senza cassa, non coperti da altre gestioni. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

24. Un collaboratore coordinato e continuativo privo di altra cassa previdenziale, ai fini contributivi previdenziali, viene iscritto dall'INPS:

  1. alla gestione speciale commercianti
  2. alla gestione speciale artigiani
  3. al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
  4. alla Gestione Separata

I collaboratori coordinati e continuativi privi di altra copertura previdenziale sono iscritti alla Gestione Separata istituita dalla L. 335/1995. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

25. I fondi speciali e le ex gestioni confluite nell'INPS, come l'ex gestione dei dipendenti pubblici, si distinguono dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti perché:

  1. mantengono regole previdenziali in parte specifiche derivanti dalla loro origine
  2. erogano solo prestazioni assistenziali e non previdenziali
  3. sono riservati esclusivamente ai lavoratori autonomi
  4. non prevedono alcun obbligo contributivo

Le ex gestioni confluite nell'INPS, come quella già INPDAP, conservano in parte proprie regole previdenziali specifiche, pur essendo oggi amministrate dallo stesso ente. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

26. In base al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, la materia della previdenza sociale è attribuita:

  1. alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni
  2. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
  3. alla competenza concorrente tra Stato e Regioni in ogni suo aspetto
  4. alla competenza regolamentare dei Comuni

L'art. 117 Cost. attribuisce la materia della previdenza sociale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a differenza della previdenza complementare e integrativa, di competenza concorrente. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

27. Nel sistema previdenziale, il requisito assicurativo e quello contributivo, richiesti per il diritto alle prestazioni IVS, individuano rispettivamente:

  1. condizioni rilevanti solo per l'assegno sociale
  2. requisiti riferiti esclusivamente alle prestazioni assistenziali
  3. l'iscrizione a una gestione previdenziale e l'effettivo versamento (o accreditamento) dei contributi nel tempo richiesto
  4. due espressioni equivalenti dello stesso istituto, prive di autonoma rilevanza

Il requisito assicurativo attiene all'iscrizione presso una gestione previdenziale, mentre il requisito contributivo attiene all'effettivo versamento o accreditamento dei contributi per il periodo richiesto: due condizioni distinte e concorrenti. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

28. Un lavoratore neoassunto che inizia a versare i primi contributi previdenziali costituisce, in questo momento, il proprio:

  1. diritto automatico alla pensione anticipata
  2. diritto immediato e incondizionato alla pensione di vecchiaia
  3. diritto all'assegno sociale
  4. rapporto giuridico previdenziale con l'ente assicuratore

Il versamento dei primi contributi dà origine al rapporto giuridico previdenziale con l'ente assicuratore, presupposto per la successiva maturazione dei requisiti di legge per le prestazioni. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

29. L'acronimo IVS, riferito all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS, indica le prestazioni per:

  1. invalidità, vecchiaia e superstiti
  2. invalidità, versamento e solidarietà
  3. indennità, vecchiaia e sostegno
  4. infortunio, vecchiaia e sussistenza

L'acronimo IVS designa l'assicurazione obbligatoria per Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, nucleo storico della previdenza pubblica gestita dall'INPS. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

30. La pensione di vecchiaia, nel sistema previdenziale italiano, richiede come principio:

  1. il solo raggiungimento di un'età anagrafica, indipendentemente dalla contribuzione versata
  2. il congiunto possesso di un requisito anagrafico e di un requisito contributivo minimo
  3. la sola anzianità contributiva, a prescindere dall'età
  4. l'iscrizione a un fondo pensione complementare

La pensione di vecchiaia richiede, come principio generale, il congiunto possesso di un'età anagrafica minima e di un'anzianità contributiva minima, entrambe adeguate nel tempo alla speranza di vita. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

31. Il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita comporta, come principio, che:

  1. i requisiti pensionistici restino fissi una volta stabiliti dalla legge originaria
  2. il meccanismo riguardi esclusivamente la pensione anticipata e non quella di vecchiaia
  3. i requisiti di accesso alla pensione siano periodicamente rivisti in relazione all'andamento della vita media della popolazione
  4. l'età pensionabile diminuisca automaticamente ogni anno

L'adeguamento alla speranza di vita comporta la revisione periodica dei requisiti di accesso alla pensione (età e, in alcuni casi, anzianità contributiva) in base all'andamento demografico. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

32. A differenza della pensione di vecchiaia, la pensione anticipata si fonda, come principio, su:

  1. l'accertamento di un'invalidità lavorativa
  2. il solo raggiungimento di un'età anagrafica minima
  3. un requisito reddituale ISEE
  4. un requisito di anzianità contributiva, indipendentemente dal raggiungimento di una determinata età anagrafica

La pensione anticipata (ex pensione di anzianità) prescinde dall'età e si fonda sul raggiungimento di un'anzianità contributiva minima, a differenza della pensione di vecchiaia. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

33. Il requisito contributivo per la pensione anticipata è, come principio, differenziato per genere, nel senso che:

  1. è previsto un requisito contributivo inferiore per le lavoratrici rispetto ai lavoratori
  2. il requisito è calcolato esclusivamente sull'età anagrafica e non sulla contribuzione
  3. il requisito riguarda solo i lavoratori autonomi uomini
  4. il requisito contributivo è identico per uomini e donne in ogni caso

Come principio consolidato nella disciplina della pensione anticipata, il requisito contributivo minimo richiesto alle lavoratrici è inferiore rispetto a quello richiesto ai lavoratori. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

34. Al lavoratore che ha maturato il requisito anagrafico e il requisito contributivo minimo previsti dalla normativa vigente spetta la pensione di:

  1. anticipata
  2. vecchiaia
  3. inabilità
  4. reversibilità

Il congiunto possesso del requisito anagrafico e di quello contributivo minimo è, per principio, il presupposto della pensione di vecchiaia. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

35. Al lavoratore che, pur non avendo ancora raggiunto l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, ha maturato un'anzianità contributiva sufficiente secondo la normativa vigente, può spettare la pensione:

  1. di vecchiaia
  2. indiretta
  3. anticipata
  4. di inabilità

L'anzianità contributiva sufficiente, indipendentemente dall'età, è il presupposto tipico della pensione anticipata. (Previdenza sociale — Sistema pensionistico e prestazioni IVS (art. 38 Cost. / normativa previdenziale))

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