L'art. 2094 c.c. definisce prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. La subordinazione si distingue dal lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), privo di eterodirezione. La giurisprudenza qualifica il rapporto in base al dato fattuale — orario predeterminato, mezzi altrui, assenza di rischio economico, inserimento stabile — a prescindere dal nomen iuris. Le fonti comprendono la Costituzione (artt. 1, 4, 35-40), il codice civile, lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e la contrattazione collettiva, che integra la disciplina legale.
Il rapporto può essere assistito da un patto di prova (art. 2096 c.c.), scritto a pena di nullità, durante il quale entrambe le parti recedono liberamente. Il D.Lgs 81/2015 disciplina le tipologie contrattuali: il tempo indeterminato, forma comune di rapporto; il tempo determinato, che richiede forma scritta e, oltre una prima soglia acausale, condizioni giustificative entro limiti di durata e proroghe; il part-time; l'apprendistato, contratto a causa mista lavoro-formazione; la somministrazione, in cui l'agenzia resta datore formale mentre l'utilizzatore dirige la prestazione; il lavoro intermittente. Le collaborazioni etero-organizzate dal committente sono ricondotte al lavoro subordinato.
L'art. 2103 c.c., riformato dal D.Lgs 81/2015, regola lo jus variandi: il lavoratore va adibito alle mansioni di assunzione, a quelle dell'inquadramento superiore acquisito, o a mansioni dello stesso livello e categoria legale; in caso di riorganizzazione sono ammesse anche mansioni inferiori nella stessa categoria, con comunicazione scritta e conservazione di livello e retribuzione. L'art. 36 Cost. impone una retribuzione proporzionata al lavoro e comunque sufficiente a un'esistenza libera e dignitosa. Il lavoratore deve diligenza (art. 2104 c.c.) e fedeltà, incluso il divieto di concorrenza (art. 2105 c.c.); il datore esercita potere direttivo, di controllo (art. 4 St. Lav.) e disciplinare (art. 7 St. Lav., con contestazione scritta e diritto di difesa).
Le dimissioni sono atto unilaterale del lavoratore, oggi soggetto a procedura telematica salvo eccezioni. Il licenziamento datoriale richiede giusta causa (art. 2119 c.c., incompatibile con la prosecuzione anche provvisoria) o giustificato motivo, soggettivo (notevole inadempimento) od oggettivo (ragioni organizzative, con obbligo di repêchage). Contro il licenziamento illegittimo si applicano, secondo la data di assunzione, l'art. 18 St. Lav. riformato nel 2012 o le tutele crescenti (D.Lgs 23/2015), che riservano la reintegrazione a ipotesi tassative e prevedono altrimenti un'indennità crescente con l'anzianità.
1. Ai sensi dell'art. 2094 c.c., il prestatore di lavoro subordinato è definito come colui che:
L'art. 2094 c.c. definisce il prestatore di lavoro subordinato in base alla collaborazione nell'impresa e alla soggezione al potere direttivo dell'imprenditore, a fronte di retribuzione. (Diritto del lavoro — Lavoro subordinato vs autonomo (c.c. art. 2094))
2. L'art. 2222 c.c. disciplina il contratto d'opera, in base al quale il prestatore d'opera si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio:
Il lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. si caratterizza per l'assenza del vincolo di subordinazione, a differenza del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. (Diritto del lavoro — Lavoro subordinato vs autonomo (c.c. art. 2222))
3. Un'impresa richiede a un collaboratore di rispettare un orario di lavoro fisso stabilito unilateralmente, di operare con i mezzi messi a disposizione dall'azienda, di ricevere direttive puntuali sull'esecuzione della prestazione e di sottostare al potere disciplinare del responsabile. Questi elementi, secondo la giurisprudenza, sono tipicamente indicativi di:
L'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore (eterodirezione) è l'indice principale della subordinazione secondo la giurisprudenza di legittimità. (Diritto del lavoro — Lavoro subordinato vs autonomo (c.c. art. 2094))
4. Tra gli indici sussidiari elaborati dalla giurisprudenza per qualificare un rapporto come subordinato, oltre all'eterodirezione, rientrano tipicamente:
Gli indici sussidiari della subordinazione includono continuità, assenza di rischio economico per il lavoratore e orario predeterminato dal datore, a supporto dell'indice principale dell'eterodirezione. (Diritto del lavoro — Lavoro subordinato vs autonomo (c.c. art. 2094))
5. Un giudice, chiamato a qualificare un rapporto di lavoro controverso, NON può fondare la propria decisione esclusivamente su quale dei seguenti elementi, isolatamente considerato, poiché di per sé non decisivo ai fini della qualificazione?
Il nome che le parti danno al contratto non è decisivo: la qualificazione del rapporto dipende dalle modalità concrete di svolgimento della prestazione, non dal nomen iuris. (Diritto del lavoro — Lavoro subordinato vs autonomo (c.c. art. 2094))
6. La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo rileva, tra l'altro, ai fini dell'applicazione di un corpo di tutele (previdenziali, retributive, in materia di orario e di recesso) che è tipico:
Le tutele tipiche del diritto del lavoro (retribuzione minima, orario, recesso causale, previdenza obbligatoria) sono ricollegate alla qualificazione del rapporto come subordinato ex art. 2094 c.c. (Diritto del lavoro — Lavoro subordinato vs autonomo (c.c. art. 2094))
7. Tra le fonti del diritto del lavoro, la contrattazione collettiva (CCNL) svolge una funzione:
Il contratto collettivo nazionale di lavoro integra e specifica la disciplina legale del rapporto di lavoro, in particolare quanto a inquadramento, minimi retributivi e orario. (Diritto del lavoro — Fonti del diritto del lavoro (c.c. art. 2099))
8. Nel sistema delle fonti del diritto del lavoro, in caso di contrasto tra una clausola del contratto individuale e una previsione del contratto collettivo applicabile, generalmente prevale:
Il principio del favor lavoratoris comporta che, salvo eccezioni, la clausola individuale prevale sul contratto collettivo solo se più favorevole al lavoratore. (Diritto del lavoro — Fonti del diritto del lavoro (c.c. art. 2077))
9. Le fonti costituzionali rilevanti in materia di lavoro comprendono, tra gli altri, gli articoli della Costituzione dedicati a:
Gli artt. 35-40 Cost. dedicano un intero blocco ai rapporti economici e al lavoro: tutela del lavoro, retribuzione, previdenza, libertà sindacale e sciopero. (Diritto del lavoro — Fonti del diritto del lavoro (Cost. artt. 35-40))
10. Oltre alla Costituzione, al codice civile e alla contrattazione collettiva, tra le fonti del diritto del lavoro rientrano anche:
Le leggi speciali, come lo Statuto dei Lavoratori e i decreti legislativi attuativi delle riforme del mercato del lavoro, costituiscono fonti primarie del diritto del lavoro. (Diritto del lavoro — Fonti del diritto del lavoro (L. 300/1970))
11. Ai sensi dell'art. 2096 c.c., il patto di prova apposto al contratto di lavoro subordinato deve, a pena di nullità, risultare:
L'art. 2096 c.c. richiede la forma scritta ad substantiam per il patto di prova, la cui mancanza determina la nullità del patto stesso. (Diritto del lavoro — Costituzione del rapporto (c.c. art. 2096))
12. Durante il periodo di prova regolarmente pattuito per iscritto, il datore di lavoro decide di recedere dal contratto senza fornire alcuna motivazione. Tale recesso è, in linea di principio:
Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere liberamente senza obbligo di motivazione né di preavviso, salvo il caso di prova stabilita per un tempo minimo necessario. (Diritto del lavoro — Costituzione del rapporto (c.c. art. 2096))
13. Qualora il periodo di prova sia stato pattuito per una durata minima necessaria a consentirne l'espletamento, la facoltà di recesso reciproco delle parti:
L'art. 2096 c.c. prevede che, se la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, il recesso reciproco non può esercitarsi prima della scadenza del termine. (Diritto del lavoro — Costituzione del rapporto (c.c. art. 2096))
14. In linea generale, la forma del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno:
Il contratto di lavoro subordinato comune è di norma a forma libera, salvo le eccezioni previste dalla legge per contratti a termine, part-time, apprendistato e altre clausole specifiche. (Diritto del lavoro — Costituzione del rapporto (c.c. art. 2094))
15. A differenza del contratto a tempo indeterminato a forma libera, per l'apposizione del termine al contratto di lavoro, per la clausola di riduzione dell'orario nel part-time e per l'apprendistato, la legge richiede tipicamente:
Per le tipologie contrattuali speciali (termine, part-time, apprendistato) la legge richiede la forma scritta a fini di validità o di prova degli elementi qualificanti. (Diritto del lavoro — Costituzione del rapporto (D.Lgs 81/2015))
16. Un lavoratore viene assunto e le parti pattuiscono verbalmente un periodo di prova di alcuni mesi, senza alcuna formalizzazione scritta del patto. Dopo poche settimane il datore recede senza preavviso invocando la prova. Il lavoratore contesta il recesso. In tale ipotesi il patto di prova, non essendo stato stipulato per iscritto, è:
La mancanza di forma scritta rende nullo il patto di prova ex art. 2096 c.c.: il rapporto si considera sin dall'origine a tempo indeterminato, e il recesso datoriale privo di giustificazione è illegittimo. (Diritto del lavoro — Costituzione del rapporto (c.c. art. 2096))
17. Ai sensi del D.Lgs 81/2015, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce:
L'art. 1 del D.Lgs 81/2015 qualifica il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come la forma comune di rapporto di lavoro. (Diritto del lavoro — Tipologie contrattuali (D.Lgs 81/2015))
18. Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), disciplinato dal D.Lgs 81/2015, si caratterizza per:
Il part-time comporta una riduzione dell'orario rispetto al tempo pieno, con articolazione orizzontale (riduzione giornaliera), verticale (in alcuni giorni/periodi) o mista. (Diritto del lavoro — Tipologie contrattuali (D.Lgs 81/2015 artt. 4-12))
19. Un'impresa intende assumere un giovane per fargli acquisire una qualificazione professionale attraverso una formazione sul lavoro alternata a formazione esterna, nell'ambito di un contratto a causa mista che unisce lavoro e formazione. Lo strumento contrattuale appropriato è:
L'apprendistato (artt. 41-47 D.Lgs 81/2015) è un contratto a causa mista che combina prestazione lavorativa e formazione, finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale. (Diritto del lavoro — Tipologie contrattuali (D.Lgs 81/2015 artt. 41-47))
20. Nella somministrazione di lavoro disciplinata dal D.Lgs 81/2015, il rapporto giuridico si articola:
La somministrazione si articola in un contratto commerciale di somministrazione tra agenzia e utilizzatore e in un contratto di lavoro tra agenzia (datore di lavoro formale) e lavoratore, che opera sotto la direzione dell'utilizzatore. (Diritto del lavoro — Tipologie contrattuali (D.Lgs 81/2015 artt. 30-40))
21. Il lavoro intermittente (o a chiamata), disciplinato dagli artt. 13-18 del D.Lgs 81/2015, si caratterizza per il fatto che il lavoratore:
Nel lavoro intermittente il lavoratore si rende disponibile a rispondere alle chiamate del datore, con prestazioni discontinue; se assume l'obbligo di risposta ha diritto a un'indennità di disponibilità. (Diritto del lavoro — Tipologie contrattuali (D.Lgs 81/2015 artt. 13-18))
22. Tra le seguenti tipologie contrattuali previste o richiamate dal D.Lgs 81/2015, quale NON è più utilizzabile per nuovi rapporti, essendo stata superata dalla disciplina delle collaborazioni etero-organizzate?
Il contratto a progetto è stato superato dal D.Lgs 81/2015, che ha ricondotto le collaborazioni continuative e prevalentemente personali etero-organizzate dal committente alla disciplina del lavoro subordinato. (Diritto del lavoro — Tipologie contrattuali (D.Lgs 81/2015))
23. Le collaborazioni coordinate e continuative, quando l'attività del collaboratore è organizzata dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (etero-organizzazione), sono soggette, ai sensi del D.Lgs 81/2015:
L'art. 2 del D.Lgs 81/2015 estende la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate dal committente, anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro. (Diritto del lavoro — Tipologie contrattuali (D.Lgs 81/2015 art. 2))
24. Il lavoro agile (c.d. smart working), disciplinato dalla L. 81/2017, si distingue dal telelavoro tradizionale in quanto:
Il lavoro agile, disciplinato dalla L. 81/2017, si caratterizza per l'assenza di vincoli di orario o di luogo di lavoro fissi, restando comunque un rapporto di lavoro subordinato con potere direttivo del datore. (Diritto del lavoro — Tipologie contrattuali (L. 81/2017))
25. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, disciplinato dal D.Lgs 81/2015, si differenzia dal contratto a tempo indeterminato per:
Il contratto a termine si caratterizza per l'apposizione di un termine finale, che deve risultare da atto scritto, fermo restando che al rapporto si applicano, salvo eccezioni, le tutele proprie del lavoro subordinato. (Diritto del lavoro — Contratto a termine (D.Lgs 81/2015 artt. 19-29))
26. Secondo la disciplina del contratto a tempo determinato, l'apposizione del termine, entro una prima soglia temporale, può avvenire liberamente (contratto c.d. acausale), mentre superata tale soglia, o in caso di rinnovo, è generalmente richiesta:
Superata la soglia iniziale acausale, la proroga o il rinnovo del termine richiedono l'indicazione di una causale (esigenze temporanee e oggettive, sostituzione, o causali individuate dai contratti collettivi). (Diritto del lavoro — Contratto a termine (D.Lgs 81/2015 art. 19))
27. Un lavoratore è assunto con contratto a tempo determinato che, tra proroghe e rinnovi succedutisi nel tempo con lo stesso datore di lavoro per mansioni di pari livello e categoria legale, supera la durata massima complessiva prevista dalla legge per i rapporti a termine. In tale ipotesi il rapporto:
Il superamento della durata massima complessiva prevista per i rapporti a termine tra le stesse parti per mansioni di pari livello comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. (Diritto del lavoro — Contratto a termine (D.Lgs 81/2015 art. 19))
28. La disciplina del contratto a tempo determinato prevede, oltre a limiti di durata, anche un limite quantitativo riferito:
Il D.Lgs 81/2015 prevede un limite quantitativo ai contratti a termine rispetto all'organico stabile dell'impresa, derogabile dalla contrattazione collettiva. (Diritto del lavoro — Contratto a termine (D.Lgs 81/2015 art. 23))
29. Alla scadenza di un contratto a tempo determinato, in caso di prosecuzione di fatto del rapporto oltre il termine originariamente fissato senza che sia stipulato un nuovo contratto scritto, la legge ricollega conseguenze quali:
La prosecuzione di fatto oltre la scadenza comporta una maggiorazione retributiva per i primi giorni e, se protratta oltre i limiti di legge, la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. (Diritto del lavoro — Contratto a termine (D.Lgs 81/2015 art. 22))
30. Al rapporto di lavoro a tempo determinato si applica, salve le disposizioni specifiche in ragione della particolare natura del contratto, il principio generale di:
Il principio di non discriminazione impone al lavoratore a termine un trattamento economico e normativo comparabile a quello del lavoratore a tempo indeterminato di pari livello. (Diritto del lavoro — Contratto a termine (D.Lgs 81/2015 art. 25))
31. L'art. 2103 c.c., come riformato dal D.Lgs 81/2015, stabilisce che il lavoratore deve essere adibito:
La riforma del 2015 ha ampliato la mobilità orizzontale, ancorandola al livello e alla categoria legale di inquadramento, non più alla sola equivalenza professionale. (Diritto del lavoro — Mansioni e jus variandi (art. 2103 c.c.))
32. A seguito di una riorganizzazione aziendale che incide sulla posizione del lavoratore, il datore di lavoro intende assegnare a un impiegato mansioni corrispondenti al livello di inquadramento immediatamente inferiore, ma rientranti nella medesima categoria legale. Alla luce dell'art. 2103 c.c.:
In caso di modifica degli assetti organizzativi il demansionamento entro la stessa categoria legale è ammesso, ma richiede comunicazione scritta e mantenimento di livello di inquadramento e trattamento retributivo. (Diritto del lavoro — Mansioni e jus variandi (art. 2103 c.c.))
33. In caso di assegnazione del lavoratore a mansioni del livello di inquadramento inferiore (demansionamento) ammessa dall'art. 2103 c.c., la relativa comunicazione al lavoratore:
Nelle ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori (art. 2103, comma 5, con riferimento ai commi 2 e 4, c.c.) il mutamento deve essere comunicato per iscritto a pena di nullità; il mutamento orizzontale entro lo stesso livello non richiede invece la forma scritta ad substantiam. (Diritto del lavoro — Mansioni e jus variandi (art. 2103 c.c., comma 5))
34. In presenza di determinati interessi del lavoratore (conservazione dell'occupazione, acquisizione di una diversa professionalità, miglioramento delle condizioni di vita), l'art. 2103 c.c. consente:
L'art. 2103 c.c., ultimo comma, ammette patti di demansionamento in sede protetta (assistita) nell'interesse del lavoratore, in deroga alla regola generale. (Diritto del lavoro — Mansioni e jus variandi (art. 2103 c.c.))
35. Un lavoratore viene adibito, per ragioni sostitutive di un collega assente con diritto alla conservazione del posto, a mansioni superiori per un periodo di alcuni mesi, essendo stato espressamente informato per iscritto della natura sostitutiva dell'assegnazione. Al termine del periodo, il lavoratore rivendica l'inquadramento definitivo nella categoria superiore. La pretesa è:
L'art. 2103 c.c. esclude la promozione automatica quando l'assegnazione a mansioni superiori avviene per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, previa informazione al sostituto. (Diritto del lavoro — Mansioni e jus variandi (art. 2103 c.c.))