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⚙️ Diritto del lavoro II: lavoro autonomo, sindacale e sicurezza

Lavoro autonomo e parasubordinato

Il lavoro autonomo, disciplinato dagli artt. 2222 ss. c.c., ricorre quando una persona compie un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, dietro corrispettivo. L'assenza di etero-direzione e il rischio economico a carico del prestatore lo distinguono dal lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. Tra le due figure si colloca la parasubordinazione: le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sono prestazioni prevalentemente personali, continuative e coordinate con il committente, ma senza subordinazione. L'art. 2 D.Lgs 81/2015 estende la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate, in cui il committente organizza anche tempi e luogo di lavoro, incluse le prestazioni tramite piattaforme digitali: è la chiave di lettura della gig economy, cui si affiancano tutele minime (informativa sugli algoritmi, assicurazione infortuni, compenso non ancorato al solo cottimo). Restano distinti le partite IVA genuine e il lavoro occasionale, privo di continuità e coordinamento; attenzione alle false partite IVA, che mascherano un rapporto subordinato.

Diritto sindacale

L'art. 39 Cost. sancisce la libertà dell'organizzazione sindacale; i meccanismi di registrazione e di efficacia erga omnes dei contratti collettivi previsti dai commi successivi non hanno mai trovato attuazione, sicché il CCNL resta un contratto di diritto privato con efficacia limitata agli iscritti, salve tecniche indirette di estensione. Lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) riconosce diritti sindacali nei luoghi di lavoro e disciplina le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA, art. 19), affiancate dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), elette da tutti i lavoratori secondo l'accordo interconfederale del 1993. L'art. 28 dello Statuto appresta un procedimento speciale per la repressione della condotta antisindacale. L'art. 40 Cost. riconosce il diritto di sciopero, esercitabile nell'ambito delle leggi che lo regolano: nei servizi pubblici essenziali la L. 146/1990 impone il contemperamento tra sciopero e diritti della persona costituzionalmente garantiti, tramite preavviso, prestazioni indispensabili e valutazione della Commissione di garanzia.

Sicurezza sul lavoro

Il D.Lgs 81/2008 pone a carico del datore l'obbligo, non delegabile, di valutare tutti i rischi e di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), insieme alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Operano inoltre il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eletto dai lavoratori, il medico competente, che effettua la sorveglianza sanitaria nei casi previsti, e il preposto, che vigila quotidianamente sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza. Anche il lavoratore ha obblighi propri, come l'uso corretto di attrezzature e dispositivi di protezione individuale. L'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali è gestita dall'INAIL, secondo il principio di automaticità delle prestazioni.

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Preguntas de muestra (35)

1. Ai sensi dell'art. 2222 c.c., il rapporto di lavoro autonomo (contratto d'opera) è caratterizzato da:

  1. Prestazione d'opera continuativa e coordinata, esclusivamente personale, organizzata dal committente
  2. Prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore
  3. Compimento di un'opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione verso un corrispettivo
  4. Prestazione di lavoro nell'ambito di un rapporto assicurativo con l'INAIL

L'art. 2222 c.c. definisce il contratto d'opera come compimento di un'opera o di un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. (Diritto del lavoro — autonomo (art. 2222 c.c.))

2. L'elemento che tipicamente distingue il lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) dal lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) è:

  1. La forma scritta del contratto
  2. La percezione di un corrispettivo per l'attività svolta
  3. L'obbligo di iscrizione a una gestione previdenziale
  4. Il vincolo di subordinazione, ossia l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro

Il vincolo di subordinazione ex art. 2094 c.c. è il criterio distintivo tipico rispetto all'autonomia organizzativa del lavoro ex art. 2222 c.c. (Diritto del lavoro — autonomo (art. 2094-2222 c.c.))

3. Un professionista svolge la propria attività con organizzazione di mezzi propri, senza ricevere direttive vincolanti sulle modalità di esecuzione e assumendo il rischio economico della prestazione. Tale rapporto è qualificabile come:

  1. Lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.
  2. Lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.
  3. Collaborazione etero-organizzata ex art. 2 D.Lgs 81/2015
  4. Lavoro intermittente

L'assenza di vincolo di subordinazione, l'autonomia organizzativa e il rischio economico a carico del prestatore sono indici tipici del lavoro autonomo. (Diritto del lavoro — autonomo (art. 2222 c.c.))

4. Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) si caratterizzano per una prestazione:

  1. Subordinata, resa sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro
  2. Continuativa e coordinata, prevalentemente personale, resa senza vincolo di subordinazione
  3. Occasionale e non ripetuta nel tempo, priva di coordinamento con il committente
  4. Resa esclusivamente tramite piattaforma digitale con organizzazione dei tempi da parte del committente

La co.co.co. è una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione. (Diritto del lavoro — autonomo (co.co.co.))

5. L'art. 2 del D.Lgs 81/2015 dispone che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche alle collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro:

  1. Rese da un lavoratore autonomo titolare di partita IVA con più committenti
  2. Occasionali e discontinue, organizzate autonomamente dal prestatore quanto a tempi e luogo
  3. Esclusivamente personali, continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro
  4. Rese nell'ambito di un appalto di servizi con organizzazione di mezzi propri dell'appaltatore

L'art. 2 D.Lgs 81/2015 estende la disciplina subordinata alle collaborazioni etero-organizzate dal committente quanto a tempi e luogo di lavoro, anche tramite piattaforme digitali. (Diritto del lavoro — autonomo (art. 2 D.Lgs 81/2015))

6. Un rider che svolge consegne per una piattaforma digitale la quale ne organizza tempi e modalità di esecuzione della prestazione, personale e continuativa, ricade tipicamente nell'ambito di applicazione:

  1. Del contratto di appalto di servizi
  2. Del lavoro autonomo occasionale privo di ogni tutela
  3. Del lavoro intermittente a chiamata del datore di lavoro
  4. Delle collaborazioni etero-organizzate ex art. 2 D.Lgs 81/2015

Le prestazioni dei riders organizzate dalla piattaforma quanto a tempi e modalità rientrano nella fattispecie delle collaborazioni etero-organizzate. (Diritto del lavoro — autonomo (gig economy, art. 2 D.Lgs 81/2015))

7. Il lavoratore autonomo che esercita abitualmente un'attività professionale è tenuto ad aprire:

  1. Una posizione con partita IVA
  2. Un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  3. Una posizione di lavoro intermittente
  4. Un contratto di somministrazione di lavoro

L'esercizio abituale di un'attività di lavoro autonomo comporta l'apertura di una posizione IVA. (Diritto del lavoro — autonomo (partite IVA))

8. Un lavoratore titolare di partita IVA presta la propria attività per un unico committente, con orario fisso, sotto le direttive costanti e il potere disciplinare del committente. Tale situazione integra tipicamente:

  1. Un genuino rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.
  2. Un'ipotesi di lavoro subordinato mascherato da lavoro autonomo (cd. falsa partita IVA)
  3. Una collaborazione coordinata e continuativa genuina
  4. Un rapporto di lavoro occasionale non assoggettabile ad alcuna disciplina

L'assoggettamento a direttive costanti, orario fisso e potere disciplinare, pur in presenza di partita IVA, rivela indici di subordinazione, tipici della cd. falsa partita IVA. (Diritto del lavoro — autonomo (partite IVA))

9. Il lavoro autonomo occasionale si distingue dalle collaborazioni coordinate e continuative principalmente per:

  1. L'obbligo di apertura della partita IVA
  2. La presenza di un vincolo di subordinazione verso il committente
  3. L'assenza dei caratteri della continuità e del coordinamento con il committente
  4. L'organizzazione della prestazione da parte del committente quanto a tempi e luogo

La prestazione occasionale manca dei requisiti di continuità e coordinamento propri delle co.co.co. (Diritto del lavoro — autonomo (lavoro occasionale))

10. L'art. 39 della Costituzione sancisce, quale principio fondamentale in materia sindacale:

  1. La natura pubblicistica di tutte le organizzazioni sindacali
  2. L'obbligo di adesione a un sindacato per tutti i lavoratori
  3. Il divieto di costituire più sindacati nello stesso settore
  4. La libertà dell'organizzazione sindacale

L'art. 39 Cost. proclama la libertà dell'organizzazione sindacale. (Diritto del lavoro — sindacale (art. 39 Cost.))

11. I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 39 Cost., relativi alla registrazione dei sindacati e ai contratti collettivi con efficacia erga omnes:

  1. Non hanno mai trovato attuazione legislativa
  2. Sono stati attuati integralmente con lo Statuto dei Lavoratori
  3. Sono stati abrogati dalla Corte costituzionale
  4. Si applicano solo ai sindacati del pubblico impiego

Il meccanismo di registrazione e di efficacia erga omnes dei contratti collettivi previsto dai commi 2-4 dell'art. 39 Cost. non ha mai avuto attuazione. (Diritto del lavoro — sindacale (art. 39 Cost.))

12. In assenza di attuazione dell'art. 39, commi 2-4, Cost., il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ha, secondo l'impostazione prevalente, natura:

  1. Di fonte del diritto con efficacia erga omnes automatica
  2. Privatistica, con efficacia limitata agli iscritti alle organizzazioni stipulanti, salvo tecniche di estensione
  3. Di regolamento amministrativo
  4. Di legge ordinaria dello Stato

In mancanza dell'attuazione dell'art. 39 Cost., il CCNL resta un contratto di diritto privato, con efficacia soggettiva limitata agli iscritti, salve tecniche di estensione. (Diritto del lavoro — sindacale (contrattazione collettiva))

13. Le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), disciplinate dallo Statuto dei Lavoratori, possono essere costituite:

  1. Solo dal datore di lavoro
  2. Solo per elezione diretta di tutti i lavoratori dell'azienda
  3. Ad iniziativa dei lavoratori nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva
  4. Solo nelle amministrazioni pubbliche

Le RSA si costituiscono ad iniziativa dei lavoratori nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva (art. 19 St. Lav.). (Diritto del lavoro — sindacale (RSA, art. 19 L. 300/1970))

14. A differenza delle RSA, le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU):

  1. Sono un organo previsto direttamente dalla Costituzione
  2. Sono nominate direttamente dalle organizzazioni sindacali senza voto dei lavoratori
  3. Non hanno alcuna funzione di rappresentanza nella contrattazione aziendale
  4. Sono elette da tutti i lavoratori dell'unità produttiva secondo le regole dell'accordo interconfederale che le ha istituite

Le RSU, a differenza delle RSA, sono elette da tutti i lavoratori, secondo l'accordo interconfederale del 1993. (Diritto del lavoro — sindacale (RSU))

15. In un'azienda in cui sia stata costituita una RSU secondo l'accordo interconfederale, la coesistenza di RSA distinte:

  1. È in linea di principio esclusa o limitata, salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva applicabile
  2. È sempre obbligatoria per legge in ogni unità produttiva
  3. Comporta l'automatica soppressione dei diritti sindacali riconosciuti dallo Statuto dei Lavoratori
  4. È imposta direttamente dall'art. 39 Cost.

Dove opera la RSU secondo l'accordo interconfederale, la costituzione di RSA distinte è normalmente esclusa o regolata dalla contrattazione collettiva. (Diritto del lavoro — sindacale (RSA/RSU))

16. L'art. 40 della Costituzione dispone che il diritto di sciopero:

  1. È esercitabile senza alcun limite in ogni settore
  2. Si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano
  3. È riconosciuto solo ai dipendenti pubblici
  4. Non è riconosciuto come diritto costituzionale

L'art. 40 Cost. riconosce il diritto di sciopero, da esercitarsi nell'ambito delle leggi che lo regolano. (Diritto del lavoro — sindacale (art. 40 Cost.))

17. Il diritto di sciopero è qualificato dalla dottrina prevalente come diritto:

  1. Riconosciuto solo alle organizzazioni sindacali come persone giuridiche
  2. Esclusivamente collettivo, non riconosciuto al singolo lavoratore
  3. Individuale nella titolarità, ma ad esercizio collettivo
  4. Riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro

Lo sciopero è pacificamente ricostruito come diritto individuale del lavoratore ad esercizio necessariamente collettivo. (Diritto del lavoro — sindacale (art. 40 Cost.))

18. Il datore di lavoro che, in risposta a rivendicazioni sindacali, sospende collettivamente l'attività aziendale (cd. serrata) esercita una facoltà che:

  1. Costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 St. Lav. sempre e comunque
  2. È espressamente equiparata allo sciopero dall'art. 40 Cost.
  3. È vietata in ogni caso dalla legge penale
  4. Non gode della medesima tutela costituzionale riconosciuta allo sciopero dei lavoratori

La serrata datoriale non riceve dalla Costituzione la stessa tutela riconosciuta al diritto di sciopero dei lavoratori. (Diritto del lavoro — sindacale (art. 40 Cost.))

19. Uno sciopero attuato con modalità tali da arrecare un danno sproporzionato rispetto al sacrificio economico subito dai lavoratori scioperanti (cd. forme anomale, es. sciopero a scacchiera) è stato considerato dalla giurisprudenza:

  1. Potenzialmente illegittimo per contrarietà al principio di proporzionalità nell'esercizio del diritto
  2. Sempre pienamente legittimo in quanto espressione dell'art. 40 Cost. senza alcun limite
  3. Un'ipotesi di condotta antisindacale del datore di lavoro
  4. Automaticamente equiparato alla serrata

Le forme anomale di sciopero che alterano la funzione tipica dell'astensione dal lavoro, causando un danno sproporzionato, sono state ritenute non pienamente coperte dalla garanzia costituzionale. (Diritto del lavoro — sindacale (art. 40 Cost.))

20. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), previsto dal D.Lgs 81/2008, costituisce un obbligo:

  1. Esclusivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
  2. Del datore di lavoro, non delegabile a terzi
  3. Esclusivo del medico competente
  4. Esclusivo dell'INAIL

La valutazione dei rischi e la redazione del DVR sono obblighi del datore di lavoro non delegabili, insieme alla nomina del RSPP. (Diritto del lavoro — sicurezza (D.Lgs 81/2008, art. 17))

21. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la figura:

  1. Incaricata della sorveglianza sanitaria dei lavoratori
  2. Eletta dai lavoratori per rappresentarli sulle questioni di sicurezza
  3. Designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
  4. Che sovrintende quotidianamente all'attività lavorativa con potere gerarchico immediato

L'RSPP è designato dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione. (Diritto del lavoro — sicurezza (D.Lgs 81/2008, RSPP))

22. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura:

  1. Designata dall'INAIL per la vigilanza ispettiva sui luoghi di lavoro
  2. Nominata dal datore di lavoro per svolgere le funzioni di preposto
  3. Incaricata della sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori
  4. Eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'RLS è eletto o designato dai lavoratori quale loro rappresentante in materia di sicurezza. (Diritto del lavoro — sicurezza (D.Lgs 81/2008, RLS))

23. In un'azienda, il datore di lavoro nomina un tecnico esterno per coordinare la prevenzione dei rischi, mentre i lavoratori eleggono un proprio collega quale loro rappresentante sulle questioni di sicurezza. Le due figure corrispondono rispettivamente a:

  1. RSPP e RLS
  2. Medico competente e preposto
  3. RLS e RSPP
  4. Preposto e medico competente

Il tecnico nominato dal datore è l'RSPP; il rappresentante eletto dai lavoratori è l'RLS. (Diritto del lavoro — sicurezza (D.Lgs 81/2008, RSPP/RLS))

24. Il medico competente, nell'ambito del D.Lgs 81/2008, è nominato dal datore di lavoro per svolgere in particolare:

  1. La funzione di coordinamento del servizio di prevenzione e protezione
  2. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa
  3. La rappresentanza sindacale dei lavoratori
  4. La vigilanza ispettiva esterna sui luoghi di lavoro per conto dell'INL

Il medico competente è nominato dal datore per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, quando prevista. (Diritto del lavoro — sicurezza (D.Lgs 81/2008, medico competente))

25. Il preposto, secondo il D.Lgs 81/2008, è colui che:

  1. Rappresenta i lavoratori nella contrattazione collettiva aziendale
  2. Redige in via esclusiva il Documento di Valutazione dei Rischi
  3. Sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza
  4. Effettua le visite mediche di idoneità alla mansione

Il preposto sovrintende all'attività lavorativa e vigila sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte dei lavoratori. (Diritto del lavoro — sicurezza (D.Lgs 81/2008, preposto))

26. Un capo squadra che, sul cantiere, vigila quotidianamente affinché i lavoratori rispettino le procedure di sicurezza e utilizzino i dispositivi di protezione individuale svolge tipicamente il ruolo di:

  1. Datore di lavoro
  2. RSPP
  3. Medico competente
  4. Preposto

La vigilanza quotidiana sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte dei lavoratori è funzione tipica del preposto. (Diritto del lavoro — sicurezza (D.Lgs 81/2008, preposto))

27. Tra gli obblighi principali del datore di lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008 rientra:

  1. La valutazione di tutti i rischi e l'adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione
  2. La sola stipula di un'assicurazione facoltativa contro gli infortuni
  3. La delega integrale e senza limiti di ogni obbligo di sicurezza al RLS
  4. La sola nomina del medico competente, indipendentemente dagli altri obblighi

L'obbligo cardine del datore di lavoro è la valutazione di tutti i rischi e l'adozione delle misure di prevenzione conseguenti. (Diritto del lavoro — sicurezza (D.Lgs 81/2008, art. 15))

28. Le tutele minime introdotte per i lavoratori delle piattaforme digitali (cd. gig economy) riguardano, tra l'altro:

  1. L'automatica trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato di ogni collaborazione
  2. Forme di tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e criteri di compenso non ancorati al solo cottimo puro
  3. L'esclusione di qualunque forma di assicurazione INAIL
  4. L'obbligo di iscrizione esclusiva alla gestione dei lavoratori dipendenti pubblici

Le tutele per i lavoratori digitali prevedono tra l'altro forme di copertura assicurativa infortuni e criteri di compenso che superano il mero cottimo puro. (Diritto del lavoro — autonomo (gig economy))

29. Nel contratto d'opera ex art. 2222 c.c. il prestatore esegue l'opera o il servizio:

  1. Sotto la direzione tecnica, organizzativa e disciplinare del committente
  2. Esclusivamente tramite personale dipendente altrui, senza mai lavorare personalmente
  3. Con lavoro prevalentemente proprio, potendo avvalersi anche di ausiliari
  4. Solo se iscritto a un albo o ordine professionale

L'art. 2222 c.c. richiede che il lavoro sia prevalentemente proprio, non escludendo l'ausilio di collaboratori. (Diritto del lavoro — autonomo (art. 2222 c.c.))

30. Nel lavoro autonomo, a differenza del lavoro subordinato, NON è generalmente presente:

  1. Una qualche forma di responsabilità del prestatore
  2. Un corrispettivo per l'attività svolta
  3. Un accordo tra le parti relativo alla prestazione
  4. Il vincolo di subordinazione al potere direttivo del committente

Il lavoro autonomo si caratterizza proprio per l'assenza del vincolo di subordinazione tipico del lavoro dipendente. (Diritto del lavoro — autonomo (art. 2222 c.c.))

31. Rispetto alla co.co.co. 'genuina', la collaborazione etero-organizzata ex art. 2 D.Lgs 81/2015 si distingue perché il committente organizza la prestazione anche quanto a:

  1. Tempi e luogo di lavoro del collaboratore
  2. Solo il compenso pattuito tra le parti
  3. Solo la durata complessiva del contratto
  4. Solo il numero massimo di collaboratori impiegabili

L'elemento qualificante dell'etero-organizzazione è l'organizzazione da parte del committente anche di tempi e luogo di lavoro. (Diritto del lavoro — autonomo (art. 2 D.Lgs 81/2015))

32. L'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate ex art. 2 D.Lgs 81/2015 comporta che:

  1. Il rapporto diventa in ogni caso un contratto di appalto di servizi
  2. Al collaboratore si estendono le tutele previste per il lavoro subordinato, pur non mutando automaticamente la qualificazione formale del rapporto in ogni suo aspetto
  3. Il collaboratore perde ogni forma di tutela previdenziale
  4. Si esclude qualsiasi possibilità di applicare le tutele del lavoro subordinato

La norma estende le tutele tipiche del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate, quale tecnica di protezione del lavoro debole. (Diritto del lavoro — autonomo (art. 2 D.Lgs 81/2015))

33. L'esercizio delle professioni intellettuali, quando non costituisce elemento di un'impresa, rientra nella disciplina generale del lavoro autonomo prevista:

  1. Dalla L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
  2. Dall'art. 2094 c.c. sul lavoro subordinato
  3. Dagli artt. 2222 e seguenti c.c.
  4. Dal D.Lgs 81/2008 sulla sicurezza del lavoro

L'attività professionale intellettuale autonoma rientra nella disciplina del contratto d'opera di cui agli artt. 2222 ss. c.c. (Diritto del lavoro — autonomo (art. 2222 c.c.))

34. La L. 81/2017 (cd. Jobs Act del lavoro autonomo) introduce tutele riferite, tra l'altro, a:

  1. La nomina obbligatoria del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
  2. La disciplina esclusiva del licenziamento collettivo
  3. Il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
  4. Rapporti tra lavoratori autonomi e committenti, con misure di sostegno alla professionalità e alla conciliazione vita-lavoro

La L. 81/2017 reca tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale, tra cui misure su rapporti con i committenti e conciliazione vita-lavoro. (Diritto del lavoro — autonomo (L. 81/2017))

35. Un contratto stipulato oggi che richiami espressamente la disciplina del 'contratto a progetto' risulta:

  1. Riferito a un istituto superato, non più riproducibile secondo la disciplina previgente abrogata dal D.Lgs 81/2015
  2. Pienamente valido secondo la disciplina attualmente vigente e invariata
  3. Automaticamente qualificabile come collaborazione etero-organizzata
  4. Automaticamente qualificabile come contratto di somministrazione

Il D.Lgs 81/2015 ha abrogato la disciplina del lavoro a progetto, superandone l'istituto. (Diritto del lavoro — autonomo (D.Lgs 81/2015))

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