Il lavoro autonomo, disciplinato dagli artt. 2222 ss. c.c., ricorre quando una persona compie un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, dietro corrispettivo. L'assenza di etero-direzione e il rischio economico a carico del prestatore lo distinguono dal lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. Tra le due figure si colloca la parasubordinazione: le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sono prestazioni prevalentemente personali, continuative e coordinate con il committente, ma senza subordinazione. L'art. 2 D.Lgs 81/2015 estende la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate, in cui il committente organizza anche tempi e luogo di lavoro, incluse le prestazioni tramite piattaforme digitali: è la chiave di lettura della gig economy, cui si affiancano tutele minime (informativa sugli algoritmi, assicurazione infortuni, compenso non ancorato al solo cottimo). Restano distinti le partite IVA genuine e il lavoro occasionale, privo di continuità e coordinamento; attenzione alle false partite IVA, che mascherano un rapporto subordinato.
L'art. 39 Cost. sancisce la libertà dell'organizzazione sindacale; i meccanismi di registrazione e di efficacia erga omnes dei contratti collettivi previsti dai commi successivi non hanno mai trovato attuazione, sicché il CCNL resta un contratto di diritto privato con efficacia limitata agli iscritti, salve tecniche indirette di estensione. Lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) riconosce diritti sindacali nei luoghi di lavoro e disciplina le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA, art. 19), affiancate dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), elette da tutti i lavoratori secondo l'accordo interconfederale del 1993. L'art. 28 dello Statuto appresta un procedimento speciale per la repressione della condotta antisindacale. L'art. 40 Cost. riconosce il diritto di sciopero, esercitabile nell'ambito delle leggi che lo regolano: nei servizi pubblici essenziali la L. 146/1990 impone il contemperamento tra sciopero e diritti della persona costituzionalmente garantiti, tramite preavviso, prestazioni indispensabili e valutazione della Commissione di garanzia.
Il D.Lgs 81/2008 pone a carico del datore l'obbligo, non delegabile, di valutare tutti i rischi e di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), insieme alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Operano inoltre il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eletto dai lavoratori, il medico competente, che effettua la sorveglianza sanitaria nei casi previsti, e il preposto, che vigila quotidianamente sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza. Anche il lavoratore ha obblighi propri, come l'uso corretto di attrezzature e dispositivi di protezione individuale. L'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali è gestita dall'INAIL, secondo il principio di automaticità delle prestazioni.
1. Ai sensi dell'art. 2222 c.c., il rapporto di lavoro autonomo (contratto d'opera) è caratterizzato da:
L'art. 2222 c.c. definisce il contratto d'opera come compimento di un'opera o di un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. (Diritto del lavoro — autonomo (art. 2222 c.c.))
2. L'elemento che tipicamente distingue il lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) dal lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) è:
Il vincolo di subordinazione ex art. 2094 c.c. è il criterio distintivo tipico rispetto all'autonomia organizzativa del lavoro ex art. 2222 c.c. (Diritto del lavoro — autonomo (art. 2094-2222 c.c.))
3. Un professionista svolge la propria attività con organizzazione di mezzi propri, senza ricevere direttive vincolanti sulle modalità di esecuzione e assumendo il rischio economico della prestazione. Tale rapporto è qualificabile come:
L'assenza di vincolo di subordinazione, l'autonomia organizzativa e il rischio economico a carico del prestatore sono indici tipici del lavoro autonomo. (Diritto del lavoro — autonomo (art. 2222 c.c.))
4. Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) si caratterizzano per una prestazione:
La co.co.co. è una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione. (Diritto del lavoro — autonomo (co.co.co.))
5. L'art. 2 del D.Lgs 81/2015 dispone che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche alle collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro:
L'art. 2 D.Lgs 81/2015 estende la disciplina subordinata alle collaborazioni etero-organizzate dal committente quanto a tempi e luogo di lavoro, anche tramite piattaforme digitali. (Diritto del lavoro — autonomo (art. 2 D.Lgs 81/2015))
6. Un rider che svolge consegne per una piattaforma digitale la quale ne organizza tempi e modalità di esecuzione della prestazione, personale e continuativa, ricade tipicamente nell'ambito di applicazione:
Le prestazioni dei riders organizzate dalla piattaforma quanto a tempi e modalità rientrano nella fattispecie delle collaborazioni etero-organizzate. (Diritto del lavoro — autonomo (gig economy, art. 2 D.Lgs 81/2015))
7. Il lavoratore autonomo che esercita abitualmente un'attività professionale è tenuto ad aprire:
L'esercizio abituale di un'attività di lavoro autonomo comporta l'apertura di una posizione IVA. (Diritto del lavoro — autonomo (partite IVA))
8. Un lavoratore titolare di partita IVA presta la propria attività per un unico committente, con orario fisso, sotto le direttive costanti e il potere disciplinare del committente. Tale situazione integra tipicamente:
L'assoggettamento a direttive costanti, orario fisso e potere disciplinare, pur in presenza di partita IVA, rivela indici di subordinazione, tipici della cd. falsa partita IVA. (Diritto del lavoro — autonomo (partite IVA))
9. Il lavoro autonomo occasionale si distingue dalle collaborazioni coordinate e continuative principalmente per:
La prestazione occasionale manca dei requisiti di continuità e coordinamento propri delle co.co.co. (Diritto del lavoro — autonomo (lavoro occasionale))
10. L'art. 39 della Costituzione sancisce, quale principio fondamentale in materia sindacale:
L'art. 39 Cost. proclama la libertà dell'organizzazione sindacale. (Diritto del lavoro — sindacale (art. 39 Cost.))
11. I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 39 Cost., relativi alla registrazione dei sindacati e ai contratti collettivi con efficacia erga omnes:
Il meccanismo di registrazione e di efficacia erga omnes dei contratti collettivi previsto dai commi 2-4 dell'art. 39 Cost. non ha mai avuto attuazione. (Diritto del lavoro — sindacale (art. 39 Cost.))
12. In assenza di attuazione dell'art. 39, commi 2-4, Cost., il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ha, secondo l'impostazione prevalente, natura:
In mancanza dell'attuazione dell'art. 39 Cost., il CCNL resta un contratto di diritto privato, con efficacia soggettiva limitata agli iscritti, salve tecniche di estensione. (Diritto del lavoro — sindacale (contrattazione collettiva))
13. Le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), disciplinate dallo Statuto dei Lavoratori, possono essere costituite:
Le RSA si costituiscono ad iniziativa dei lavoratori nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva (art. 19 St. Lav.). (Diritto del lavoro — sindacale (RSA, art. 19 L. 300/1970))
14. A differenza delle RSA, le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU):
Le RSU, a differenza delle RSA, sono elette da tutti i lavoratori, secondo l'accordo interconfederale del 1993. (Diritto del lavoro — sindacale (RSU))
15. In un'azienda in cui sia stata costituita una RSU secondo l'accordo interconfederale, la coesistenza di RSA distinte:
Dove opera la RSU secondo l'accordo interconfederale, la costituzione di RSA distinte è normalmente esclusa o regolata dalla contrattazione collettiva. (Diritto del lavoro — sindacale (RSA/RSU))
16. L'art. 40 della Costituzione dispone che il diritto di sciopero:
L'art. 40 Cost. riconosce il diritto di sciopero, da esercitarsi nell'ambito delle leggi che lo regolano. (Diritto del lavoro — sindacale (art. 40 Cost.))
17. Il diritto di sciopero è qualificato dalla dottrina prevalente come diritto:
Lo sciopero è pacificamente ricostruito come diritto individuale del lavoratore ad esercizio necessariamente collettivo. (Diritto del lavoro — sindacale (art. 40 Cost.))
18. Il datore di lavoro che, in risposta a rivendicazioni sindacali, sospende collettivamente l'attività aziendale (cd. serrata) esercita una facoltà che:
La serrata datoriale non riceve dalla Costituzione la stessa tutela riconosciuta al diritto di sciopero dei lavoratori. (Diritto del lavoro — sindacale (art. 40 Cost.))
19. Uno sciopero attuato con modalità tali da arrecare un danno sproporzionato rispetto al sacrificio economico subito dai lavoratori scioperanti (cd. forme anomale, es. sciopero a scacchiera) è stato considerato dalla giurisprudenza:
Le forme anomale di sciopero che alterano la funzione tipica dell'astensione dal lavoro, causando un danno sproporzionato, sono state ritenute non pienamente coperte dalla garanzia costituzionale. (Diritto del lavoro — sindacale (art. 40 Cost.))
20. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), previsto dal D.Lgs 81/2008, costituisce un obbligo:
La valutazione dei rischi e la redazione del DVR sono obblighi del datore di lavoro non delegabili, insieme alla nomina del RSPP. (Diritto del lavoro — sicurezza (D.Lgs 81/2008, art. 17))
21. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la figura:
L'RSPP è designato dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione. (Diritto del lavoro — sicurezza (D.Lgs 81/2008, RSPP))
22. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura:
L'RLS è eletto o designato dai lavoratori quale loro rappresentante in materia di sicurezza. (Diritto del lavoro — sicurezza (D.Lgs 81/2008, RLS))
23. In un'azienda, il datore di lavoro nomina un tecnico esterno per coordinare la prevenzione dei rischi, mentre i lavoratori eleggono un proprio collega quale loro rappresentante sulle questioni di sicurezza. Le due figure corrispondono rispettivamente a:
Il tecnico nominato dal datore è l'RSPP; il rappresentante eletto dai lavoratori è l'RLS. (Diritto del lavoro — sicurezza (D.Lgs 81/2008, RSPP/RLS))
24. Il medico competente, nell'ambito del D.Lgs 81/2008, è nominato dal datore di lavoro per svolgere in particolare:
Il medico competente è nominato dal datore per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, quando prevista. (Diritto del lavoro — sicurezza (D.Lgs 81/2008, medico competente))
25. Il preposto, secondo il D.Lgs 81/2008, è colui che:
Il preposto sovrintende all'attività lavorativa e vigila sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte dei lavoratori. (Diritto del lavoro — sicurezza (D.Lgs 81/2008, preposto))
26. Un capo squadra che, sul cantiere, vigila quotidianamente affinché i lavoratori rispettino le procedure di sicurezza e utilizzino i dispositivi di protezione individuale svolge tipicamente il ruolo di:
La vigilanza quotidiana sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte dei lavoratori è funzione tipica del preposto. (Diritto del lavoro — sicurezza (D.Lgs 81/2008, preposto))
27. Tra gli obblighi principali del datore di lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008 rientra:
L'obbligo cardine del datore di lavoro è la valutazione di tutti i rischi e l'adozione delle misure di prevenzione conseguenti. (Diritto del lavoro — sicurezza (D.Lgs 81/2008, art. 15))
28. Le tutele minime introdotte per i lavoratori delle piattaforme digitali (cd. gig economy) riguardano, tra l'altro:
Le tutele per i lavoratori digitali prevedono tra l'altro forme di copertura assicurativa infortuni e criteri di compenso che superano il mero cottimo puro. (Diritto del lavoro — autonomo (gig economy))
29. Nel contratto d'opera ex art. 2222 c.c. il prestatore esegue l'opera o il servizio:
L'art. 2222 c.c. richiede che il lavoro sia prevalentemente proprio, non escludendo l'ausilio di collaboratori. (Diritto del lavoro — autonomo (art. 2222 c.c.))
30. Nel lavoro autonomo, a differenza del lavoro subordinato, NON è generalmente presente:
Il lavoro autonomo si caratterizza proprio per l'assenza del vincolo di subordinazione tipico del lavoro dipendente. (Diritto del lavoro — autonomo (art. 2222 c.c.))
31. Rispetto alla co.co.co. 'genuina', la collaborazione etero-organizzata ex art. 2 D.Lgs 81/2015 si distingue perché il committente organizza la prestazione anche quanto a:
L'elemento qualificante dell'etero-organizzazione è l'organizzazione da parte del committente anche di tempi e luogo di lavoro. (Diritto del lavoro — autonomo (art. 2 D.Lgs 81/2015))
32. L'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate ex art. 2 D.Lgs 81/2015 comporta che:
La norma estende le tutele tipiche del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate, quale tecnica di protezione del lavoro debole. (Diritto del lavoro — autonomo (art. 2 D.Lgs 81/2015))
33. L'esercizio delle professioni intellettuali, quando non costituisce elemento di un'impresa, rientra nella disciplina generale del lavoro autonomo prevista:
L'attività professionale intellettuale autonoma rientra nella disciplina del contratto d'opera di cui agli artt. 2222 ss. c.c. (Diritto del lavoro — autonomo (art. 2222 c.c.))
34. La L. 81/2017 (cd. Jobs Act del lavoro autonomo) introduce tutele riferite, tra l'altro, a:
La L. 81/2017 reca tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale, tra cui misure su rapporti con i committenti e conciliazione vita-lavoro. (Diritto del lavoro — autonomo (L. 81/2017))
35. Un contratto stipulato oggi che richiami espressamente la disciplina del 'contratto a progetto' risulta:
Il D.Lgs 81/2015 ha abrogato la disciplina del lavoro a progetto, superandone l'istituto. (Diritto del lavoro — autonomo (D.Lgs 81/2015))